Condizioni generali di acquisto
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
a) Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano, salvo che le parti contrattuali abbiano espressamente concordato per iscritto disposizioni diverse, alla fornitura di beni ad AUDIO MOBIL, nei rapporti giuridici con imprese (di seguito: partner contrattuale).
b) Il partner contrattuale accetta che, in caso di utilizzo da parte sua di condizioni generali (AGB) – anche se non contestate – si debba fare riferimento alle presenti condizioni. Gli atti di esecuzione del contratto da parte di AUDIO MOBIL non valgono, in tal senso, come accettazione di condizioni contrattuali difformi dalle proprie condizioni.
c) In caso di rapporti commerciali continuativi, le presenti condizioni si applicano anche alle operazioni future in cui non vi si faccia espressamente riferimento, se sono state concordate tra le parti in occasione di un precedente ordine.
d) Le seguenti disposizioni sulla consegna di beni si applicano, per analogia, anche alla prestazione di servizi.
e) Il rapporto giuridico tra AUDIO MOBIL e il partner contrattuale è disciplinato dalle presenti disposizioni e da eventuali altri accordi e contratti. Modifiche, accordi accessori, riserve e integrazioni richiedono, per la loro validità giuridica, la forma scritta. Ciò vale anche per l’accordo di deroga alla forma scritta. Altre condizioni generali di contratto non si applicano neppure se, nel singolo caso, non vengono espressamente contestate.
2. OFFERTA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
a) Le offerte del partner contrattuale sono gratuite e vincolanti. Il partner contrattuale è vincolato a tale offerta per 6 mesi dal ricevimento da parte di AUDIO MOBIL.
b) Nell’offerta, il partner contrattuale si attiene esattamente alla nostra richiesta per quanto riguarda quantità e caratteristiche della merce, nonché i dettagli di esecuzione.
c) AUDIO MOBIL accetta le offerte del partner contrattuale mediante ordine scritto. La forma scritta è soddisfatta anche tramite trasmissione elettronica dei dati via e-mail o fax. Accordi speciali, anche con rappresentanti o incaricati di AUDIO MOBIL, richiedono, per la loro validità, la conferma scritta da parte di AUDIO MOBIL.
d) Se il partner contrattuale, nella conferma d’ordine, si discosta in qualsiasi modo dal contenuto dell’ordine di AUDIO MOBIL, deve segnalarlo espressamente per iscritto e ottenere il consenso scritto di AUDIO MOBIL. AUDIO MOBIL si riserva espressamente il diritto di revocare l’ordine qualora non si pervenga a un’accettazione consensuale dell’ordine entro 14 giorni.
e) Tutta la documentazione relativa a offerte, progetti e disegni, campioni ecc. è strettamente riservata e non può essere riprodotta né resa accessibile a terzi senza il consenso di AUDIO MOBIL. Può essere richiesta in restituzione in qualsiasi momento e deve essere restituita immediatamente ad AUDIO MOBIL qualora l’ordine venga assegnato altrove.
f) In tutti gli scritti indirizzati ad AUDIO MOBIL, in particolare conferme d’ordine, avvisi di spedizione, bolle di consegna e fatture, il partner contrattuale indica il numero d’ordine, la data dell’ordine, il numero articolo e tutti i dati di AUDIO MOBIL utilizzati per l’identificazione più precisa dell’ordine. In caso di richiami, il partner contrattuale indica anche i rispettivi dati dei richiami interessati.
g) Modifiche e integrazioni successive del contratto richiedono, per la loro validità, la conferma scritta di AUDIO MOBIL.
3. PREZZI
a) I prezzi indicati nell’ordine o concordati con il partner contrattuale sono prezzi fissi. È esclusa una modifica del termine di consegna concordato – anche in caso di richiami di consegna. Clausole di adeguamento prezzi non sono riconosciute da AUDIO MOBIL.
b) Modifiche fiscali o di altra natura delle condizioni – ad es. dovute a contratti collettivi, aumenti dei prezzi dei materiali ecc. – fino al momento della consegna non danno diritto a un aumento di prezzo successivo.
c) I prezzi si intendono – salvo diverso accordo scritto – franco domicilio AUDIO MOBIL, inclusi imballaggio, assicurazione trasporto e altri costi, esclusa IVA. Se in relazione alla consegna vengono applicate commissioni, imposte o altri tributi, questi sono a carico del partner contrattuale.
4. CONSEGNA
a) I termini di consegna e di richiamo indicati nell’ordine o concordati con il partner contrattuale sono vincolanti e decorrono – salvo che sia indicata una data di consegna specifica – dalla data di emissione dell’ordine.
b) In assenza di diverso accordo scritto, la consegna deve avvenire, per AUDIO MOBIL, senza costi di imballaggio, trasporto, dogana e commissioni, presso il luogo di ricezione indicato da AUDIO MOBIL. AUDIO MOBIL può rifiutare l’accettazione di spedizioni in porto assegnato.
c) Ai fini del rispetto dei tempi di consegna fa fede l’arrivo della merce presso la sede di AUDIO MOBIL o presso il luogo di consegna concordato. Il partner contrattuale è tenuto a informare immediatamente AUDIO MOBIL per iscritto qualora si verifichino o vengano a sua conoscenza circostanze da cui risulti che il termine di consegna concordato non può essere rispettato.
d) AUDIO MOBIL è autorizzata a richiedere consegne parziali o anticipate. Consegne in eccesso o in difetto sono accettate solo con riserva fino a max. 3% della quantità ordinata.
e) In caso di ritardo di consegna da parte del partner contrattuale, AUDIO MOBIL è autorizzata, oltre all’adempimento, a richiedere una penale contrattuale indipendente dalla colpa senza prova del danno. Essa ammonta all’1% del valore dell’ordine per ogni settimana iniziata di ritardo, tuttavia complessivamente al massimo al 10% del valore dell’ordine. AUDIO MOBIL si riserva di far valere un ulteriore danno in caso di colpa del partner contrattuale. Per il resto si applicano le condizioni di legge.
f) La merce deve essere imballata in modo sicuro e caricata in modo idoneo al trasporto, a spese del partner contrattuale, per proteggerla da perdita, danneggiamento o danni a persone, mezzi di produzione o altri beni. L’appaltatore risponde di tutte le conseguenze di un imballaggio difettoso. Gli oggetti danneggiati durante il trasporto saranno rispediti al partner contrattuale in porto assegnato. Al partner contrattuale compete la gestione del sinistro con lo spedizioniere o il vettore. L’imballaggio viene rispedito solo previo accordo espresso e a spese del partner contrattuale.
g) Il verificarsi di circostanze imprevedibili o inevitabili o non imputabili ad AUDI MOBIL, quali ad esempio interruzioni operative, provvedimenti e interventi delle autorità, scioperi, impedimenti delle vie di comunicazione, ritardi nello sdoganamento o forza maggiore, libera AUDIO MOBIL, per la durata e l’entità dei loro effetti, dal proprio obbligo di accettazione. In tali casi sono esclusi i diritti del partner contrattuale alla controprestazione e al risarcimento danni.
5. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO E LUOGO DI ADEMPIMENTO
a) Il rischio passa solo con l’arrivo della merce presso il punto di ricezione indicato da AUDIO MOBIL. In caso di consegne con installazione o montaggio, il rischio passa ad AUDIO MOBIL con l’accettazione della merce installata o montata. Ciò vale anche se si tratta di una consegna parziale o se il trasporto viene effettuato o organizzato da AUDIO MOBIL.
b) Per consegna e adempimento, a scelta di AUDIO MOBIL, il luogo di adempimento è la sede di AUDIO MOBIL in A-5282 Braunau – Ranshofen, Audio Mobil Straße 5-7, oppure il luogo di ricezione indicato da AUDIO MOBIL.
6. PAGAMENTO
a) I pagamenti avvengono, salvo diverso accordo scritto, a scelta di AUDIO MOBIL, entro 30 giorni con 3% di sconto cassa oppure entro 60 giorni netti dal ricevimento della merce o dal ricevimento della fattura, a seconda di quale evento si verifichi per ultimo. Se la fattura perviene in periodi di ferie aziendali (indicate) o di festività legali, tale termine e quindi la scadenza di pagamento decorrono dal primo giorno di riapertura aziendale.
b) AUDIO MOBIL riconosce solo fatture verificabili! Le fatture in entrata devono rispettare tutte le disposizioni legali e fiscali austriache e, in particolare, il § 19 comma 1, 2° periodo UStG.
c) Se il partner contrattuale è in ritardo con una prestazione concordata, AUDIO MOBIL, fatti salvi gli altri diritti, è autorizzata a sospendere il proprio obbligo di pagamento fino all’esecuzione della prestazione da parte del partner contrattuale. Il recesso dal contratto da parte di AUDIO MOBIL sussiste solo se dichiarato espressamente per iscritto.
d) AUDIO MOBIL è autorizzata a compensare i crediti del partner contrattuale con i propri, se e nella misura in cui AUDIO MOBIL lo comunica al partner contrattuale per iscritto mediante dichiarazione di compensazione entro il termine di pagamento.
e) Il partner contrattuale è autorizzato a compensare i propri crediti con quelli di AUDIO MOBIL solo se e nella misura in cui tali crediti siano riconosciuti da AUDIO MOBIL o accertati con sentenza passata in giudicato. Lo stesso vale per il diritto di ritenzione del partner contrattuale.
f) A garanzia dei propri crediti e dei crediti derivanti da altri rapporti giuridici, AUDIO MOBIL ha il diritto di trattenere i pagamenti fino all’estinzione di tutti i crediti aperti derivanti dal rapporto commerciale.
g) AUDIO MOBIL può rifiutare o trattenere la propria prestazione fino alla prestazione di una garanzia della controprestazione, anche se i crediti non sono ancora esigibili, qualora la controprestazione appaia a rischio a causa di cattive condizioni patrimoniali del partner contrattuale, oppure se viene richiesto o aperto un procedimento di insolvenza sul patrimonio del partner contrattuale. Lo stesso vale in caso di rigetto della domanda di insolvenza per mancanza di patrimonio sufficiente a coprire i costi, se il partner contrattuale di fatto sospende i pagamenti, se si rivolge ai creditori per la conclusione di un accordo stragiudiziale o se l’esecuzione sul patrimonio del partner contrattuale risulta infruttuosa (anche da parte di terzi).
7. GARANZIA
a) Qualora AUDIO MOBIL abbia accettato la merce senza riserve, si applicano, a scelta di AUDIO MOBIL, anche i seguenti accordi:
b) La merce o la prestazione fornita deve presentare le caratteristiche garantite o richieste da AUDIO MOBIL, fornire le prestazioni concordate e, nella sua esecuzione, corrispondere allo stato dell’arte più recente. Non deve presentare difetti che annullino o riducano il valore o l’idoneità all’uso ordinario o all’uso presupposto o comunicato al momento dell’ordine.
c) Qualità, misure e pesi della merce consegnata sono determinati esclusivamente dalle norme vigenti. Tutte le consegne e prestazioni devono essere pienamente conformi alle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza (conformità CE) vigenti al momento della consegna.
d) Se mancano caratteristiche garantite o richieste da AUDIO MOBIL, se non sono rispettate disposizioni di prevenzione degli infortuni o altre disposizioni di sicurezza, o se la merce presenta altri difetti o errori, AUDIO MOBIL è autorizzata, a propria scelta e indipendentemente dalla gravità del difetto,
- a eliminare il difetto mediante riparazione o integrazione di quanto mancante; oppure
- a richiedere la sostituzione della merce difettosa;
- a far valere un diritto alla riduzione del prezzo; oppure
- a far valere un diritto di risoluzione (scioglimento immediato del contratto).
- Restano impregiudicati tutti i diritti di AUDIO MOBIL al risarcimento danni per danni da difetto, costi di eliminazione del difetto nonché danni consequenziali diretti o indiretti derivanti dal difetto.
e) Se il partner contrattuale non adempie al proprio obbligo di garanzia entro un termine ragionevole o lo rifiuta, AUDIO MOBIL è autorizzata, a spese del partner contrattuale, a eliminare i difetti direttamente o tramite terzi oppure a procurarsi una sostituzione in altro modo. In casi urgenti (ad es. in caso di imminenti fermi di produzione), AUDIO MOBIL è autorizzata a eliminare i difetti riscontrati senza fissare un termine, a spese del partner contrattuale.
f) Se i difetti non possono essere eliminati sul posto, i costi di trasporto sono a carico del partner contrattuale.
g) AUDIO MOBIL è autorizzata a far valere contestazioni per difetti entro 4 settimane dall’accettazione senza riserve, e per difetti occulti entro 2 settimane dalla scoperta. Sono considerati difetti occulti anche quei difetti della merce che vengono rilevati solo durante la lavorazione o la messa in servizio nel normale svolgimento dell’attività.
h) Le presenti disposizioni di garanzia si applicano anche se il partner contrattuale, su incarico di AUDIO MOBIL, installa o monta la merce. In tal caso, il termine di garanzia decorre dall’accettazione senza riserve della merce completamente montata da parte di AUDIO MOBIL o dei suoi clienti, secondo verbale di accettazione scritto.
i) Esclusioni o limitazioni di responsabilità del partner contrattuale, in particolare a titolo di garanzia o risarcimento danni, non sono accettate, salvo che siano state espressamente concordate per iscritto con AUDIO MOBIL. Ciò vale anche – ma non esclusivamente – per modifiche dell’onere della prova a svantaggio di AUDIO MOBIL, riduzione dei termini, dei diritti di regresso ai sensi del § 933b ABGB o simili.
j) Il termine di garanzia è di 24 mesi dall’accettazione senza riserve da parte di AUDIO MOBIL, salvo che la legge preveda termini più lunghi. Il partner contrattuale garantisce per i difetti presenti al momento della consegna della merce. Ciò si presume fino a prova contraria se il difetto si manifesta entro il termine di garanzia.
8. RECESSO DAL CONTRATTO
a) Fatti salvi gli altri diritti, AUDIO MOBIL è autorizzata a recedere dal contratto,
- se l’esecuzione della consegna è impossibile o continua a essere ritardata nonostante la concessione di un congruo termine supplementare;
- se il partner contrattuale rifiuta la prestazione o è evidentemente non in grado di recuperare l’adempimento entro un termine ragionevole; oppure
- se sono sorti dubbi sulla solvibilità del partner contrattuale e questi, su richiesta di AUDIO MOBIL, non fornisce una garanzia idonea.
b) In tali casi, il partner contrattuale deve risarcire ad AUDIO MOBIL tutti gli svantaggi che ne derivano e il lucro cessante.
c) Salvo diverso accordo scritto, la consegna o la prestazione è da considerarsi indivisibile. AUDIO MOBIL è pertanto autorizzata, in tali casi e per i motivi sopra indicati, a recedere integralmente dal contratto oppure può far valere un recesso parziale con riferimento a una parte ancora aperta della consegna o della prestazione.
d) Qualora venga presentata una domanda di apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio del partner contrattuale, il contratto si risolve automaticamente con effetto immediato.
9. FORNITURA DI UTENSILI E MODELLI
a) Qualora l’ordine includa l’assunzione dei costi di utensili o modelli, il partner contrattuale trasferisce con la presente la proprietà degli utensili e modelli da lui prodotti o procurati e interamente pagati da AUDIO MOBIL. Per utensili e modelli pagati solo in parte da AUDIO MOBIL, AUDIO MOBIL acquisisce la comproprietà in proporzione al rispettivo pagamento rispetto al valore del bene. Utensili, modelli, nonché software, disegni, campioni o simili messi a disposizione da AUDIO MOBIL restano in ogni caso di proprietà di AUDIO MOBIL.
b) Il partner contrattuale si impegna a utilizzare utensili, modelli, nonché software, disegni, campioni o simili interamente o prevalentemente pagati o forniti da AUDIO MOBIL esclusivamente per la produzione di merce ordinata da AUDIO MOBIL, a non metterli a disposizione di terzi e a restituirli immediatamente ad AUDIO MOBIL al completamento dell’ordine.
c) Il partner contrattuale deve assicurare che gli utensili e i modelli di AUDIO MOBIL siano coassicurati nell’ambito delle sue assicurazioni esistenti contro danni da incendio, tempesta, effrazione e vandalismo. Il partner contrattuale cede ad AUDIO MOBIL i propri diritti derivanti da tale assicurazione e AUDIO MOBIL accetta tale cessione.
d) Il partner contrattuale è tenuto a eseguire tempestivamente e gratuitamente tutti gli interventi di manutenzione, ispezione e riparazione necessari per tali utensili e modelli.
10. RISERVA DI PROPRIETÀ
a) Qualsiasi estensione o proroga di una riserva di proprietà che vada oltre la semplice riserva di proprietà non è riconosciuta da AUDIO MOBIL.
11. RESPONSABILITÀ, MANLEVA, COPERTURA ASSICURATIVA
a) Salvo diverso accordo scritto, AUDIO MOBIL ha diritto al rimborso di tutti i costi diretti o indiretti sostenuti a causa di consegna difettosa, ritardo o altro comportamento contrattualmente inadempiente del partner contrattuale. Ciò include in particolare, ma non esclusivamente, costi di difesa da danni, misure precauzionali, azioni di richiamo ecc. AUDIO MOBIL informerà il partner contrattuale – per quanto possibile e ragionevole – sul contenuto e l’entità delle misure di richiamo da attuare e gli darà la possibilità di esprimersi. Se la presa di posizione non avviene entro un termine ragionevole e non viene raggiunta alcuna soluzione consensuale, l’azione di richiamo effettuata da AUDIO MOBIL si considera necessaria e causata dal difetto, salvo prova contraria del partner contrattuale. Restano impregiudicati ulteriori diritti previsti dalla legge.
b) Il partner contrattuale manleverà AUDIO MOBIL, su prima richiesta, da pretese di terzi e da tutti i costi, incluse le spese necessarie per la tutela legale, nella misura pertinente.
c) Su richiesta di AUDIO MOBIL, il partner contrattuale interverrà a proprie spese nella controversia con il terzo. Il partner contrattuale assisterà attivamente AUDIO MOBIL, a proprie spese, in tutte le controversie legali connesse alle sue forniture e prestazioni, nonché in caso di disposizioni e indagini delle autorità, e metterà a disposizione tutte le dichiarazioni testimoniali, documenti ecc.
d) Il partner contrattuale si impegna a mantenere un’assicurazione di responsabilità civile d’impresa con un massimale di EUR 10 milioni forfettario per danni a persone e cose. La copertura deve estendersi anche ai danni verificatisi all’estero.
e) Il partner contrattuale si impegna inoltre a mantenere un’assicurazione per i costi di richiamo prodotto, inclusa un’assicurazione estesa per i costi di richiamo prodotto, con un massimale di almeno EUR 10 milioni. La copertura deve estendersi anche ai danni verificatisi all’estero.
f) Su richiesta, il partner contrattuale fornisce ad AUDIO MOBIL una copia della polizza assicurativa o una conferma della compagnia di assicurazione.
12. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DIRITTO D’AUTORE
a) Il partner contrattuale garantisce che la merce consegnata è libera da diritti di terzi.
b) Il partner contrattuale manleva AUDIO MOBIL, su prima richiesta, da tutte le pretese avanzate da terzi nei confronti di AUDIO MOBIL per violazione di diritti di proprietà intellettuale. Sono inclusi tutti i costi, comprese le spese necessarie per la tutela legale, salvo che il partner contrattuale non sia responsabile della violazione.
c) Software, documentazione esecutiva, come piani, schizzi e altra documentazione tecnica, così come campioni, cataloghi, brochure, illustrazioni e simili, restano proprietà intellettuale di AUDIO MOBIL e sono soggetti all’accordo di riservatezza che il partner contrattuale accetta insieme a queste condizioni.
13. PROTEZIONE DEI DATI
a) Il partner contrattuale rispetta tutte le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR/DSGVO), e manleva AUDIO MOBIL da danni e pretese al riguardo.
b) Le parti si impegnano alla assoluta riservatezza nei confronti di terzi delle conoscenze acquisite dai rapporti commerciali – anche dopo la cessazione del rapporto commerciale.
14. COMPLIANCE
a) Il partner contrattuale si impegna ad agire responsabilmente in linea con i più elevati standard etici e ad attenersi ai principi indicati nel Code of Conduct del Gruppo AUDIO MOBIL (consultabile su www.audio-mobil.com) o ad almeno principi equivalenti. In particolare, il partner contrattuale si impegna a introdurre e/o rispettare norme e ad adottare misure che corrispondano allo standard di tale Code of Conduct.
b) AUDIO MOBIL si riserva il diritto di verificare, previo congruo preavviso, il rispetto di principi e linee guida almeno equivalenti a quelli illustrati nel Code of Conduct (in particolare per quanto riguarda le disposizioni in esso contenute relative ai diritti umani e alla tutela dell’ambiente). Il partner contrattuale consente ad AUDIO MOBIL o ai suoi rappresentanti di effettuare audit in loco presso le sedi del partner contrattuale. Gli audit saranno svolti in stretto coordinamento e collaborazione con il partner contrattuale, nel rispetto di eventuali segreti commerciali e delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati. Il partner contrattuale deve garantire un adeguato follow-up delle osservazioni emerse durante l’audit e adottare le misure correttive concordate.
c) Il partner contrattuale è tenuto a impegnarsi al meglio affinché anche i propri fornitori e prestatori di servizi garantiscano il rispetto di tali principi e introducano norme e/o adottino misure adeguate.
d) Una violazione di tali disposizioni e/o del Code of Conduct o la mancata attuazione delle misure indicate costituisce una violazione di un obbligo contrattuale essenziale del partner contrattuale. Fatti salvi ulteriori diritti, AUDIO MOBIL si riserva pertanto il diritto, in caso di sospetto o accertamento di mancato rispetto, di richiedere informazioni sui fatti e, se del caso, in coordinamento con il partner contrattuale e concedendo un congruo termine, di esigere misure correttive adeguate. Se tali misure non vengono adottate o la violazione è grave, AUDIO MOBIL si riserva il diritto, fatti salvi ulteriori diritti, di recedere straordinariamente e senza preavviso da singoli o da tutti i rapporti contrattuali con il partner contrattuale.
15. PENALE CONTRATTUALE
a) Nel caso in cui il partner contrattuale violi i propri obblighi derivanti dalle presenti condizioni, viene concordata una penale contrattuale pari a
€ 100.000.—. Deve essere risarcito anche un danno subito da AUDIO MOBIL che ecceda la penale contrattuale, fermo restando che in tal caso deve essere sempre corrisposta piena soddisfazione.
16. DISPOSIZIONI GENERALI
a) Qualora singole disposizioni del contratto o delle presenti disposizioni dovessero essere inefficaci, l’efficacia delle restanti disposizioni non ne è pregiudicata. La disposizione invalida sarà sostituita da una disposizione valida che si avvicini il più possibile allo scopo perseguito.
b) Nella misura in cui le presenti condizioni non prevedano una disciplina, si applicano esclusivamente le disposizioni di legge.
17. ARBITRATO E LEGGE APPLICABILE
a) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o relative alla sua violazione, risoluzione o nullità saranno decise in via definitiva da un arbitro nominato secondo il Regolamento di arbitrato e conciliazione della Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Austriaca a Vienna (Regole di Vienna). La lingua del procedimento arbitrale è il tedesco.
b) Il contratto è soggetto al diritto sostanziale austriaco con esclusione delle norme di rinvio del diritto internazionale privato. È esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
