Chiare, trasparenti e ben leggibili: Condizioni di vendita
- Validità
- Offerte, conclusione del contratto
- Termini di consegna/prestazione
- Compenso/Prezzi
- Trasferimento del rischio e spedizione
- Riserva di proprietà e diritto di ritenzione
- Obblighi del committente
- Garanzia
- Responsabilità e responsabilità per prodotti difettosi
- Recesso dal contratto / Risoluzione anticipata del contratto ed errore
- Software
- Disposizioni generali
1. Validità
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito: CGC) si applicano alla prestazione di servizi da parte di Audio Mobil Elektronik GmbH (di seguito: fornitore) in operazioni commerciali con imprese che non vengono concluse tramite o in relazione al nostro webshop. Per le operazioni commerciali con consumatori ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori, le presenti CGC si applicano nella misura in cui non contrastino con disposizioni imperative della legge sulla tutela dei consumatori.
1.2. Il fornitore eroga i suoi servizi esclusivamente sulla base delle presenti CGC. Queste si applicano anche a tutti i futuri rapporti commerciali, anche se non vi si fa espresso riferimento.
1.3. Il fornitore eroga i suoi servizi esclusivamente sulla base delle presenti CGC. Disposizioni divergenti del committente non hanno validità e vengono espressamente respinte. Disposizioni divergenti del committente hanno validità solo se il fornitore le ha espressamente approvate per iscritto o con firma aziendale e a condizione che non contrastino con le presenti CGC.
1.4. Con l’ordine o il conferimento di un incarico, il committente dichiara di accettare le presenti CGC e di essere vincolato ad esse.
1.5. Modifiche, accordi accessori, riserve e integrazioni alle presenti CGC richiedono la forma scritta per la loro validità giuridica. Ciò vale anche per l’accordo di rinuncia alla forma scritta. Si precisa che non esistono accordi accessori verbali.
2. Offerte, conclusione del contratto
2.1. Le offerte del fornitore sono senza impegno e non vincolanti.
2.2. Il fornitore accetta offerte o ordini del committente mediante conferma d’ordine scritta o mediante consegna dell’oggetto di acquisto o mediante prestazione del servizio.
2.3. Le informazioni sui servizi e prodotti del fornitore riportate in cataloghi, listini prezzi, brochure, materiale informativo aziendale, prospetti, annunci su stand fieristici, circolari, invii pubblicitari o altri media sono non vincolanti, a meno che non vengano espressamente e per iscritto dichiarate parte del contratto. Esse si intendono solo come invito al committente a effettuare un ordine.
2.4. I preventivi del fornitore sono redatti in linea di principio senza garanzia di completezza e correttezza.
3. Termini di consegna/prestazione
3.1. I termini di consegna/prestazione sono non vincolanti, a meno che non siano stati espressamente concordati come vincolanti per iscritto nella conferma d’ordine o nel singolo contratto.
3.2. Se dopo il conferimento dell’incarico si verifica per qualsiasi motivo una modifica o integrazione dell’ordine, il termine di consegna/prestazione si prolunga di un periodo adeguato.
3.3. In mancanza di accordo diverso, il termine di consegna inizia al più presto con l’ultimo dei seguenti momenti:
a) Data della conferma d’ordine
b) Data del soddisfacimento di tutti i requisiti tecnici, commerciali e di altro tipo che incombono al committente
c) Data in cui il fornitore riceve un acconto o una garanzia concordati.
3.4. Se il fornitore viene ostacolato nell’adempimento dei suoi obblighi dall’insorgere di circostanze imprevedibili o inevitabili o non imputabili al fornitore, come ad esempio interruzioni operative, provvedimenti e interventi delle autorità, difficoltà di approvvigionamento energetico, mancanza di un fornitore difficilmente sostituibile, sciopero, blocco delle vie di comunicazione, ritardi nello sdoganamento o forza maggiore, il termine di consegna/prestazione si prolunga in misura adeguata. È irrilevante se tali circostanze si verifichino presso il fornitore stesso o presso uno dei suoi fornitori o subappaltatori. Per il motivo del superamento dei termini di consegna, il committente non ha diritto a far valere pretese di risarcimento danni, salvo in caso di colpa grave o dolo del fornitore.
3.5. Se l’adempimento del contratto diventa impossibile per motivi non imputabili al fornitore, il fornitore è liberato dai suoi obblighi contrattuali. In questo caso non sussiste alcun diritto al risarcimento danni/pretesa di risarcimento del committente.
3.6. Il fornitore ha il diritto, a sua discrezione, di eseguire la prestazione personalmente, di avvalersi di terzi per l’erogazione di prestazioni contrattuali e/o di sostituire tali prestazioni. Contenuto e portata della prestazione risultano dalla conferma d’ordine per il contratto concluso.
4. Compenso/Prezzi
4.1. Se un ordine viene conferito senza preventiva offerta o vengono eseguite prestazioni che non erano espressamente contenute nell’ordine, il fornitore può far valere il compenso corrispondente al suo listino prezzi o al suo compenso abituale.
4.2. Il fornitore ha il diritto di richiedere un compenso o prezzo di acquisto superiore a quello concordato, se le basi di calcolo esistenti al momento del conferimento dell’ordine, come ad esempio i prezzi delle materie prime, il tasso di cambio o i costi del personale, cambiano dopo la conclusione del contratto.
4.3. Tutti i prezzi e compensi si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto vigente e franco magazzino. I costi di imballaggio, trasporto, carico e spedizione nonché dazio e assicurazione sono a carico del committente. L’imballaggio viene ripreso solo previo accordo espresso.
4.4. Salvo diverso accordo, il compenso/prezzo di acquisto è dovuto per metà al ricevimento della conferma d’ordine e il resto alla consegna o alla messa a disposizione per il ritiro nonché al ricevimento della fattura e senza spese e detrazioni.
4.5. Un pagamento è tempestivo se il fornitore può disporne, ad esempio se viene accreditato sul conto del fornitore. Le destinazioni di pagamento del committente, ad esempio sui documenti di bonifico, non sono vincolanti.
4.6. In caso di ritardo nel pagamento si conviene un interesse del 12% annuo. Se il fornitore dovesse sostenere interessi superiori a seguito di un’assunzione di credito, ha il diritto di richiederli anche al committente. I costi sostenuti in caso di mora per l’intervento di agenzie di recupero crediti secondo il regolamento del Ministero federale dell’economia e del lavoro sugli importi massimi dovuti agli istituti di recupero crediti, BGBl. n. 141/1996 e successive modifiche, e i costi degli avvocati intervenuti sono a carico del committente, nella misura in cui erano necessari per un’adeguata tutela dei diritti.
4.7. Le agevolazioni concordate alla conclusione del contratto, come sconti e ribassi, vengono concesse a condizione del pagamento puntuale e completo. In caso di ritardo anche di una sola prestazione parziale, il fornitore ha il diritto di riaddebbitarle.
4.8. L’esercizio di un diritto di ritenzione e l’eccezione di inadempimento da parte del committente in caso di difetti asseriti è escluso. La compensazione da parte del committente con controcrediti o con pretese di riduzione del prezzo asserite è ammessa solo se il credito è stato accertato con sentenza passata in giudicato o è stato riconosciuto per iscritto dal fornitore.
4.9. Se il committente è in ritardo con un obbligo di pagamento derivante dal rapporto contrattuale o da altro obbligo di pagamento nei confronti del fornitore, il fornitore ha il diritto, fatti salvi altri diritti, di sospendere il suo obbligo di prestazione fino al pagamento da parte del committente e/o di richiedere una proroga adeguata del termine di consegna; di rendere immediatamente esigibili tutti i crediti aperti derivanti da questa o da altre operazioni commerciali e di ritirare eventuali oggetti consegnati, senza che ciò liberi il committente dal suo obbligo di prestazione. Un recesso dal contratto da parte del fornitore sussiste per tali azioni solo se questo è stato espressamente dichiarato.
4.10. Se le condizioni patrimoniali del committente dovessero peggiorare, il fornitore ha il diritto di rendere immediatamente esigibile il compenso o il prezzo di acquisto concordato nonché di eseguire l’ordine solo dietro pagamento anticipato.
4.11. Se viene concordato un compenso fatturabile periodicamente, ad esempio per servizi di assistenza o manutenzione, questo è dovuto annualmente all’inizio di un anno solare. Se il contratto inizia o termina durante un anno, tale compenso è dovuto in misura proporzionale. Questo compenso è indicizzato secondo l’indice dei prezzi al consumo 1996, prendendo come base di partenza il mese in cui è stato concluso il contratto di assistenza o manutenzione. Se l’indice dei prezzi al consumo 1996 non viene più pubblicato, al suo posto subentra quello che lo segue o che gli corrisponde maggiormente. Il fornitore ha inoltre il diritto di adeguare un compenso fatturabile periodicamente per i motivi indicati al punto 4.2.
4.12. I costi per trasferta, diarie e pernottamenti nonché l’imballaggio vengono fatturati separatamente in caso di compenso fatturabile periodicamente. I tempi di viaggio sono considerati tempo di lavoro.
5. Trasferimento del rischio e spedizione
5.1. Il rischio passa al committente non appena il fornitore tiene pronto l’oggetto di acquisto/l’opera per il ritiro presso lo stabilimento o il magazzino, indipendentemente dal fatto che le cose vengano consegnate dal fornitore a un vettore o trasportatore. La spedizione, il carico e lo scarico nonché il trasporto avvengono sempre a rischio del committente.
5.2. Il committente approva qualsiasi modalità di spedizione appropriata. Un’assicurazione di trasporto viene stipulata solo su ordine scritto del committente.
5.3. Il fornitore ha il diritto, in caso di spedizione, di far riscuotere i costi di imballaggio e spedizione nonché il compenso o il prezzo di acquisto in contrassegno presso il committente, qualora le condizioni patrimoniali del committente dovessero peggiorare o venga superato un limite di credito concordato con il fornitore.
5.4. Il luogo di adempimento è la sede del fornitore.
6. Riserva di proprietà e diritto di ritenzione
6.1. Tutte le merci e i prodotti rimangono di proprietà del fornitore fino al completo pagamento del compenso comprensivo di oneri accessori da parte del committente, anche quando gli oggetti da consegnare o da produrre vengono rivenduti, modificati, lavorati o trasformati o mescolati.
6.2. Fino al completo pagamento di tutti i crediti del fornitore, l’oggetto della prestazione/acquisto non può essere dato in pegno, ceduto in garanzia o altrimenti gravato da diritti di terzi. In caso di pignoramento o altra rivendicazione da parte di terzi, il committente è obbligato a far presente il diritto di proprietà del fornitore e a informarlo immediatamente. Le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Contratto o nelle leggi relative al momento del trasferimento del rischio non vengono modificate dalla riserva di proprietà. Il fornitore ha il diritto di richiedere l’immediata restituzione della merce consegnata ma non ancora completamente pagata, se il committente non adempie puntualmente e completamente ai suoi obblighi di pagamento nei confronti del fornitore o se viene richiesta o aperta una procedura fallimentare o
concordataria sul patrimonio del committente nonché in caso di rigetto del fallimento per insufficienza di patrimonio a coprire le spese fallimentari o se il committente di fatto sospende i suoi pagamenti o si rivolge ai suoi creditori per la conclusione di un concordato stragiudiziale. La ripresa della merce da parte del fornitore non vale come recesso dal contratto, a meno che ciò non venga concordato separatamente per iscritto. In caso di ripresa della merce venduta con riserva di proprietà, rimane il diritto del fornitore di richiedere il risarcimento danni per inadempimento.
6.3. Il committente cede con la presente a titolo di pagamento tutti i crediti e i diritti a lui spettanti dalla rivendita, lavorazione, mescolanza o altro sfruttamento delle merci e dei prodotti e il fornitore accetta tale cessione. Il committente deve annotare questa cessione nei suoi libri e sulle sue fatture fino al completo pagamento del compenso o del prezzo di acquisto e informare i suoi debitori in merito. Su richiesta deve mettere a disposizione del fornitore tutti i documenti e le informazioni necessari per far valere i crediti e le pretese ceduti. I costi derivanti dall’esercizio dei diritti del fornitore dalla riserva di proprietà sono a carico del committente.
6.4. Il fornitore ha il diritto, a garanzia dei suoi crediti e a garanzia di crediti derivanti da altre operazioni commerciali, di trattenere i prodotti e le merci fino al saldo di tutti i crediti aperti derivanti dal rapporto commerciale.
7. Obblighi del committente
7.1. Il committente è obbligato, in caso di montaggi da parte del fornitore, a fare in modo che si possa iniziare immediatamente con i lavori dopo l’arrivo del personale di montaggio del fornitore.
7.2. Il committente è responsabile del fatto che siano dati i necessari requisiti tecnici per l’opera da realizzare o l’oggetto di acquisto e del fatto che gli impianti tecnici, come ad esempio allacciamenti, cablaggi, reti e simili, siano in condizioni tecnicamente perfette e operative nonché compatibili con le opere o gli oggetti di acquisto da realizzare da parte del fornitore. Il fornitore ha il diritto, ma non l’obbligo, di verificare tali impianti dietro compenso separato.
7.3. Non sussiste alcun obbligo di verifica, avvertimento o chiarimento in merito a eventuali documenti messi a disposizione dal committente, informazioni trasmesse o istruzioni e una relativa responsabilità del fornitore è esclusa.
7.4. L’ordine viene conferito indipendentemente da eventuali autorizzazioni e approvazioni delle autorità necessarie, che il committente deve ottenere.
7.5. Il committente non ha il diritto di cedere crediti e diritti derivanti dal rapporto contrattuale senza il consenso scritto del fornitore.
8. Garanzia
8.1. Il termine di garanzia è limitato a sei mesi e inizia dal trasferimento del rischio ai sensi delle presenti CGC. Ciò vale anche per gli oggetti di consegna e prestazione che vengono collegati stabilmente a un edificio o a un terreno.
8.2. La garanzia è esclusa se gli impianti tecnici, come ad esempio allacciamenti, cablaggi, reti e simili, non sono in condizioni tecnicamente perfette e operative o non sono compatibili con le opere o gli oggetti di acquisto da realizzare da parte del fornitore.
8.3. Non sussistono pretese di garanzia per difetti derivanti da trattamento improprio o sovraccarico, se non vengono rispettate le istruzioni di utilizzo o installazione legali o emanate dal fornitore; se l’oggetto di consegna è stato realizzato in base alle specifiche del committente e il difetto è riconducibile a tali specifiche o disegni; in caso di montaggio o messa in funzione errati da parte del committente o di terzi, in caso di usura naturale, in caso di danni da trasporto, in caso di stoccaggio improprio, in caso di condizioni operative che causano malfunzionamenti (ad es. alimentazione elettrica insufficiente), in caso di influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche, in caso di manutenzione necessaria non eseguita o in caso di cattiva manutenzione.
8.4. Reclami per difetti e contestazioni di qualsiasi tipo devono essere comunicati per iscritto al fornitore immediatamente, ma al più tardi entro tre giorni, indicando le possibili cause, pena la perdita dei diritti di garanzia. Reclami per difetti e contestazioni verbali, telefonici o non immediati non vengono presi in considerazione. Dopo l’esecuzione di un collaudo concordato, è escluso il reclamo per difetti che erano accertabili o evidenti al momento del collaudo.
8.5. I reclami per difetti e le contestazioni devono essere effettuati presso la sede del fornitore con una descrizione dell’errore il più possibile precisa e il committente deve consegnare le merci o le prestazioni d’opera contestate, se ciò è fattibile. La restituzione o riconsegna avviene a rischio del committente.
8.6. Il fornitore ha il diritto di effettuare o far effettuare qualsiasi indagine che ritenga necessaria, anche se questa rende inutilizzabili le merci o i pezzi lavorati. Nel caso in cui tale indagine dimostri che il fornitore non è responsabile di alcun errore, il committente deve sostenere i costi di tale indagine dietro compenso adeguato.
8.7. Se gli oggetti della prestazione vengono prodotti sulla base di indicazioni, disegni, piani, modelli o altre specifiche del committente, il fornitore garantisce solo l’esecuzione conforme alle condizioni.
8.8. Se il committente apporta modifiche all’oggetto di acquisto o alle opere consegnate senza il previo consenso scritto del fornitore, l’obbligo di garanzia del fornitore decade.
8.9. Nel far valere pretese di garanzia secondarie, il fornitore ha il diritto, a sua scelta, di respingere una richiesta di risoluzione mediante miglioramento, sostituzione o una pretesa di riduzione del prezzo, a condizione che non si tratti di un difetto essenziale e irrimediabile.
8.10. Il committente deve dimostrare anche nei primi sei mesi dalla consegna della cosa/dell’opera la presenza di un difetto al momento della consegna, il momento dell’accertamento nonché la tempestività del reclamo per difetti.
8.11. Tutti i costi derivanti dall’eliminazione dei difetti, come ad es. costi di trasporto, montaggio e smontaggio nonché costi di trasferta, sono a carico del committente. Su richiesta del fornitore, il committente deve mettere a disposizione gratuitamente la manodopera necessaria.
9. Responsabilità e responsabilità per prodotti difettosi
9.1. Il fornitore è responsabile solo per danni causati intenzionalmente o per colpa grave. Una responsabilità per colpa lieve è esclusa. La colpa del fornitore deve essere dimostrata dal committente.
9.2. La responsabilità per danni indiretti, danni conseguenti a difetti, mancato guadagno, danni patrimoniali, danni per interruzione dell’attività, perdite di dati, perdite di interessi nonché danni per pretese di terzi nei confronti del committente è in ogni caso esclusa.
9.3. Un’eventuale responsabilità del fornitore è in ogni caso limitata nell’importo fino all’ammontare del compenso o del prezzo di acquisto concordato per il rispettivo ordine. I contratti assunti dal fornitore vengono assunti solo con la riserva di questa limitazione di responsabilità. Una responsabilità del fornitore che vada oltre è espressamente esclusa. Se il danno complessivo supera il limite massimo, le pretese di risarcimento dei singoli danneggiati si riducono proporzionalmente.
9.4. Il committente deve informare immediatamente il fornitore degli errori scoperti nelle merci o nell’opera, pena la perdita di qualsiasi pretesa. Le pretese di risarcimento danni devono in ogni caso essere fatte valere in giudizio entro sei mesi dalla conoscenza del danno e del danneggiante, pena la decadenza.
9.5. Il committente può richiedere come risarcimento danni inizialmente solo il miglioramento o la sostituzione della cosa/dell’opera; solo se entrambi sono impossibili o comportano per il fornitore un onere sproporzionato, il committente può richiedere il risarcimento in denaro. Per il resto si fa riferimento alle disposizioni del punto 8. “Garanzia”.
9.6. In caso di mancato rispetto di eventuali condizioni per il montaggio, la messa in funzione e l’utilizzo o delle condizioni di autorizzazione delle autorità, la responsabilità è generalmente esclusa. Il committente è obbligato a fare in modo che le istruzioni operative per le merci o le opere consegnate vengano rispettate da tutti gli utilizzatori. In particolare, il committente deve formare e istruire adeguatamente il suo personale e le altre persone che entrano in contatto con la merce o l’opera consegnata.
9.7. L’obbligo di risarcimento per danni materiali derivanti dalla legge sulla responsabilità per prodotti difettosi nonché pretese di responsabilità per prodotti difettosi che possono essere derivate da altre disposizioni sono esclusi, nella misura in cui ciò sia legalmente possibile. Il committente è obbligato a trasferire l’esclusione di responsabilità per pretese di responsabilità per prodotti difettosi ai suoi eventuali partner contrattuali. Un’azione di regresso del committente nei confronti del fornitore derivante dalla rivendicazione ai sensi della legge sulla responsabilità per prodotti difettosi è esclusa. Il committente deve stipulare un’assicurazione sufficiente per pretese di responsabilità per prodotti difettosi e tenere il fornitore indenne e sollevato da ogni pretesa in tal senso.
10. Recesso dal contratto / Risoluzione anticipata del contratto ed errore
10.1. Se una consegna/prestazione non è possibile per motivi imputabili al committente, questa viene ulteriormente ritardata nonostante la fissazione di un termine supplementare o se un committente non rispetta un obbligo legale o contrattuale a lui incombente nei confronti del fornitore, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto. Questo diritto del fornitore sussiste anche se esistono fondati dubbi sulla solvibilità del committente e questi, su richiesta del fornitore, non effettua né pagamenti anticipati né fornisce una garanzia idonea prima della prestazione del fornitore. In questi casi il committente deve risarcire al fornitore tutti gli svantaggi derivanti e il mancato guadagno.
10.2. Il committente rinuncia all’impugnazione/adeguamento del presente contratto per errore e per lesione oltre la metà del valore reale.
11. Diritti di proprietà industriale
11.1. Il committente è obbligato a verificare le indicazioni costruttive, i disegni, i modelli, le altre specifiche, i documenti ecc. consegnati per la prestazione del servizio per eventuali diritti d’autore, diritti di marchio o altri diritti di terzi esistenti. Il fornitore non è responsabile per una violazione di tali diritti. Se il fornitore viene comunque chiamato in causa per una tale violazione di diritti, il committente tiene il fornitore indenne e sollevato da ogni pretesa e deve risarcirgli tutti gli svantaggi che gli derivano da una rivendicazione di terzi.
11.2. Il software, i documenti di esecuzione, come ad esempio piani, schizzi e altri documenti tecnici, nonché campioni, cataloghi, prospetti, illustrazioni e simili rimangono proprietà intellettuale del fornitore e godono di protezione del diritto d’autore. Qualsiasi riproduzione, distribuzione, imitazione, elaborazione o sfruttamento e simili non espressamente autorizzati è vietato.
12. Software
12.1. Se l’oggetto della prestazione/acquisto comprende anche componenti software o programmi per computer, il fornitore concede al committente, nel rispetto delle condizioni e dei documenti contrattuali (ad es. manuale d’uso, ecc.), un diritto d’uso non trasferibile e non esclusivo nel luogo di installazione concordato.
12.2. Senza il previo consenso scritto del fornitore, il committente non ha il diritto – pena l’esclusione di qualsiasi pretesa – di riprodurre il software, modificarlo, renderlo accessibile a terzi o utilizzarlo per scopi diversi da quelli espressamente concordati. Ciò vale in particolare per il codice sorgente.
12.3. Una garanzia relativa al software sussiste solo per la conformità del software con le specifiche concordate alla conclusione del contratto, a condizione che il software venga utilizzato secondo i requisiti di installazione e corrisponda alle rispettive condizioni di utilizzo vigenti. Il fornitore non garantisce che il software sia perfettamente funzionante e funzioni ininterrottamente o senza errori. Il verificarsi di errori non può essere escluso.
12.4. La selezione e la specificazione del software offerto dal fornitore avviene da parte del committente, che deve fare in modo che questo sia compatibile con le condizioni tecniche in loco. Il committente è responsabile dell’utilizzo del software e dei risultati ottenuti con esso.
12.5. Per il software da realizzare individualmente, le caratteristiche prestazionali, le funzioni speciali, i requisiti hardware e software, i requisiti di installazione, le condizioni di utilizzo e l’utilizzo risultano esclusivamente dal capitolato d’oneri da concordare per iscritto tra le parti contrattuali. Le informazioni necessarie per la realizzazione di software personalizzato devono essere messe a disposizione dal committente prima della conclusione del contratto.
13. Disposizioni generali
13.1. Se una o più disposizioni delle presenti CGC dovessero essere inefficaci perché contrastano con norme imperative, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le disposizioni inefficaci vengono sostituite dalle parti contrattuali con una disposizione che si avvicini maggiormente alla disposizione inefficace e sia conforme agli usi del settore.
13.2. Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale o da futuri contratti tra il fornitore e il committente è il tribunale competente per materia per la sede del fornitore (5282 Ranshofen / Braunau). Il fornitore ha il diritto di citare in giudizio anche presso il foro generale del committente. Il luogo di adempimento è la sede del fornitore a 5282 Ranshofen / Braunau.
13.3. Le parti contrattuali concordano l’applicazione del diritto austriaco con esclusione delle norme di rinvio del diritto internazionale privato. L’applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci è concordemente esclusa.
13.4. Il committente deve comunicare immediatamente per iscritto al fornitore le modifiche del suo nome, della sua ragione sociale, del suo indirizzo, della sua forma giuridica o altre informazioni rilevanti. Finché non viene portato a conoscenza del fornitore un altro indirizzo di notifica, le notifiche di qualsiasi tipo vengono effettuate all’ultimo indirizzo noto del committente con l’effetto che si considerano pervenute al committente.
13.5. Il contenuto del contratto, tutte le altre informazioni, l’assistenza clienti e la gestione dei reclami avvengono interamente in lingua tedesca.
