{"id":7167,"date":"2026-08-05T09:31:12","date_gmt":"2026-08-05T08:31:12","guid":{"rendered":"https:\/\/audio-mobil.innpuls-secure.at\/condizioni-di-vendita\/"},"modified":"2026-08-05T09:31:12","modified_gmt":"2026-08-05T08:31:12","slug":"condizioni-di-vendita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/audio-mobil.innpuls-secure.at\/it\/condizioni-di-vendita\/","title":{"rendered":"Condizioni di vendita"},"content":{"rendered":"\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-6wvel-5d3345129867868f991c0a465f5ff500\">\n.flex_column.av-6wvel-5d3345129867868f991c0a465f5ff500{\nborder-radius:0px 0px 0px 0px;\npadding:50px 0px 0px 0px;\n}\n<\/style>\n<div  class='flex_column av-6wvel-5d3345129867868f991c0a465f5ff500 av_one_full  avia-builder-el-0  avia-builder-el-no-sibling  first flex_column_div  '     ><section  class='av_textblock_section av-jmhpjc8b-22997f597bdb30d8e0cf3197401cc37c '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><h1>Chiare, trasparenti e ben leggibili: Condizioni di vendita<\/h1>\n<ul>\n<li>Validit\u00e0<\/li>\n<li>Offerte, conclusione del contratto<\/li>\n<li>Termini di consegna\/prestazione<\/li>\n<li>Compenso\/Prezzi<\/li>\n<li>Trasferimento del rischio e spedizione<\/li>\n<li>Riserva di propriet\u00e0 e diritto di ritenzione<\/li>\n<li>Obblighi del committente<\/li>\n<li>Garanzia<\/li>\n<li>Responsabilit\u00e0 e responsabilit\u00e0 per prodotti difettosi<\/li>\n<li>Recesso dal contratto \/ Risoluzione anticipata del contratto ed errore<\/li>\n<li>Software<\/li>\n<li>Disposizioni generali<\/li>\n<\/ul>\n<h3>1. Validit\u00e0<\/h3>\n<p>1.1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito: CGC) si applicano alla prestazione di servizi da parte di Audio Mobil Elektronik GmbH (di seguito: fornitore) in operazioni commerciali con imprese che non vengono concluse tramite o in relazione al nostro webshop. Per le operazioni commerciali con consumatori ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori, le presenti CGC si applicano nella misura in cui non contrastino con disposizioni imperative della legge sulla tutela dei consumatori. <\/p>\n<p>1.2. Il fornitore eroga i suoi servizi esclusivamente sulla base delle presenti CGC. Queste si applicano anche a tutti i futuri rapporti commerciali, anche se non vi si fa espresso riferimento. <\/p>\n<p>1.3. Il fornitore eroga i suoi servizi esclusivamente sulla base delle presenti CGC. Disposizioni divergenti del committente non hanno validit\u00e0 e vengono espressamente respinte. Disposizioni divergenti del committente hanno validit\u00e0 solo se il fornitore le ha espressamente approvate per iscritto o con firma aziendale e a condizione che non contrastino con le presenti CGC.  <\/p>\n<p>1.4. Con l&#8217;ordine o il conferimento di un incarico, il committente dichiara di accettare le presenti CGC e di essere vincolato ad esse.<\/p>\n<p>1.5. Modifiche, accordi accessori, riserve e integrazioni alle presenti CGC richiedono la forma scritta per la loro validit\u00e0 giuridica. Ci\u00f2 vale anche per l&#8217;accordo di rinuncia alla forma scritta. Si precisa che non esistono accordi accessori verbali.  <\/p>\n<h3>2. Offerte, conclusione del contratto<\/h3>\n<p>2.1. Le offerte del fornitore sono senza impegno e non vincolanti.<\/p>\n<p>2.2. Il fornitore accetta offerte o ordini del committente mediante conferma d&#8217;ordine scritta o mediante consegna dell&#8217;oggetto di acquisto o mediante prestazione del servizio.<\/p>\n<p>2.3. Le informazioni sui servizi e prodotti del fornitore riportate in cataloghi, listini prezzi, brochure, materiale informativo aziendale, prospetti, annunci su stand fieristici, circolari, invii pubblicitari o altri media sono non vincolanti, a meno che non vengano espressamente e per iscritto dichiarate parte del contratto. Esse si intendono solo come invito al committente a effettuare un ordine. <\/p>\n<p>2.4. I preventivi del fornitore sono redatti in linea di principio senza garanzia di completezza e correttezza.<\/p>\n<h3>3. Termini di consegna\/prestazione<\/h3>\n<p>3.1. I termini di consegna\/prestazione sono non vincolanti, a meno che non siano stati espressamente concordati come vincolanti per iscritto nella conferma d&#8217;ordine o nel singolo contratto.<\/p>\n<p>3.2. Se dopo il conferimento dell&#8217;incarico si verifica per qualsiasi motivo una modifica o integrazione dell&#8217;ordine, il termine di consegna\/prestazione si prolunga di un periodo adeguato.<\/p>\n<p>3.3. In mancanza di accordo diverso, il termine di consegna inizia al pi\u00f9 presto con l&#8217;ultimo dei seguenti momenti:<\/p>\n<p>a) Data della conferma d&#8217;ordine<br \/>\nb) Data del soddisfacimento di tutti i requisiti tecnici, commerciali e di altro tipo che incombono al committente<br \/>\nc) Data in cui il fornitore riceve un acconto o una garanzia concordati.<\/p>\n<p>3.4. Se il fornitore viene ostacolato nell&#8217;adempimento dei suoi obblighi dall&#8217;insorgere di circostanze imprevedibili o inevitabili o non imputabili al fornitore, come ad esempio interruzioni operative, provvedimenti e interventi delle autorit\u00e0, difficolt\u00e0 di approvvigionamento energetico, mancanza di un fornitore difficilmente sostituibile, sciopero, blocco delle vie di comunicazione, ritardi nello sdoganamento o forza maggiore, il termine di consegna\/prestazione si prolunga in misura adeguata. \u00c8 irrilevante se tali circostanze si verifichino presso il fornitore stesso o presso uno dei suoi fornitori o subappaltatori. Per il motivo del superamento dei termini di consegna, il committente non ha diritto a far valere pretese di risarcimento danni, salvo in caso di colpa grave o dolo del fornitore.  <\/p>\n<p>3.5. Se l&#8217;adempimento del contratto diventa impossibile per motivi non imputabili al fornitore, il fornitore \u00e8 liberato dai suoi obblighi contrattuali. In questo caso non sussiste alcun diritto al risarcimento danni\/pretesa di risarcimento del committente. <\/p>\n<p>3.6. Il fornitore ha il diritto, a sua discrezione, di eseguire la prestazione personalmente, di avvalersi di terzi per l&#8217;erogazione di prestazioni contrattuali e\/o di sostituire tali prestazioni. Contenuto e portata della prestazione risultano dalla conferma d&#8217;ordine per il contratto concluso. <\/p>\n<h3>4. Compenso\/Prezzi<\/h3>\n<p>4.1. Se un ordine viene conferito senza preventiva offerta o vengono eseguite prestazioni che non erano espressamente contenute nell&#8217;ordine, il fornitore pu\u00f2 far valere il compenso corrispondente al suo listino prezzi o al suo compenso abituale.<\/p>\n<p>4.2. Il fornitore ha il diritto di richiedere un compenso o prezzo di acquisto superiore a quello concordato, se le basi di calcolo esistenti al momento del conferimento dell&#8217;ordine, come ad esempio i prezzi delle materie prime, il tasso di cambio o i costi del personale, cambiano dopo la conclusione del contratto.<\/p>\n<p>4.3. Tutti i prezzi e compensi si intendono al netto dell&#8217;imposta sul valore aggiunto vigente e franco magazzino. I costi di imballaggio, trasporto, carico e spedizione nonch\u00e9 dazio e assicurazione sono a carico del committente. L&#8217;imballaggio viene ripreso solo previo accordo espresso.  <\/p>\n<p>4.4. Salvo diverso accordo, il compenso\/prezzo di acquisto \u00e8 dovuto per met\u00e0 al ricevimento della conferma d&#8217;ordine e il resto alla consegna o alla messa a disposizione per il ritiro nonch\u00e9 al ricevimento della fattura e senza spese e detrazioni.<\/p>\n<p>4.5. Un pagamento \u00e8 tempestivo se il fornitore pu\u00f2 disporne, ad esempio se viene accreditato sul conto del fornitore. Le destinazioni di pagamento del committente, ad esempio sui documenti di bonifico, non sono vincolanti. <\/p>\n<p>4.6. In caso di ritardo nel pagamento si conviene un interesse del 12% annuo. Se il fornitore dovesse sostenere interessi superiori a seguito di un&#8217;assunzione di credito, ha il diritto di richiederli anche al committente. I costi sostenuti in caso di mora per l&#8217;intervento di agenzie di recupero crediti secondo il regolamento del Ministero federale dell&#8217;economia e del lavoro sugli importi massimi dovuti agli istituti di recupero crediti, BGBl. n. 141\/1996 e successive modifiche, e i costi degli avvocati intervenuti sono a carico del committente, nella misura in cui erano necessari per un&#8217;adeguata tutela dei diritti.   <\/p>\n<p>4.7. Le agevolazioni concordate alla conclusione del contratto, come sconti e ribassi, vengono concesse a condizione del pagamento puntuale e completo. In caso di ritardo anche di una sola prestazione parziale, il fornitore ha il diritto di riaddebbitarle. <\/p>\n<p>4.8. L&#8217;esercizio di un diritto di ritenzione e l&#8217;eccezione di inadempimento da parte del committente in caso di difetti asseriti \u00e8 escluso. La compensazione da parte del committente con controcrediti o con pretese di riduzione del prezzo asserite \u00e8 ammessa solo se il credito \u00e8 stato accertato con sentenza passata in giudicato o \u00e8 stato riconosciuto per iscritto dal fornitore. <\/p>\n<p>4.9. Se il committente \u00e8 in ritardo con un obbligo di pagamento derivante dal rapporto contrattuale o da altro obbligo di pagamento nei confronti del fornitore, il fornitore ha il diritto, fatti salvi altri diritti, di sospendere il suo obbligo di prestazione fino al pagamento da parte del committente e\/o di richiedere una proroga adeguata del termine di consegna; di rendere immediatamente esigibili tutti i crediti aperti derivanti da questa o da altre operazioni commerciali e di ritirare eventuali oggetti consegnati, senza che ci\u00f2 liberi il committente dal suo obbligo di prestazione. Un recesso dal contratto da parte del fornitore sussiste per tali azioni solo se questo \u00e8 stato espressamente dichiarato. <\/p>\n<p>4.10. Se le condizioni patrimoniali del committente dovessero peggiorare, il fornitore ha il diritto di rendere immediatamente esigibile il compenso o il prezzo di acquisto concordato nonch\u00e9 di eseguire l&#8217;ordine solo dietro pagamento anticipato.<\/p>\n<p>4.11. Se viene concordato un compenso fatturabile periodicamente, ad esempio per servizi di assistenza o manutenzione, questo \u00e8 dovuto annualmente all&#8217;inizio di un anno solare. Se il contratto inizia o termina durante un anno, tale compenso \u00e8 dovuto in misura proporzionale. Questo compenso \u00e8 indicizzato secondo l&#8217;indice dei prezzi al consumo 1996, prendendo come base di partenza il mese in cui \u00e8 stato concluso il contratto di assistenza o manutenzione. Se l&#8217;indice dei prezzi al consumo 1996 non viene pi\u00f9 pubblicato, al suo posto subentra quello che lo segue o che gli corrisponde maggiormente. Il fornitore ha inoltre il diritto di adeguare un compenso fatturabile periodicamente per i motivi indicati al punto 4.2.     <\/p>\n<p>4.12. I costi per trasferta, diarie e pernottamenti nonch\u00e9 l&#8217;imballaggio vengono fatturati separatamente in caso di compenso fatturabile periodicamente. I tempi di viaggio sono considerati tempo di lavoro. <\/p>\n<h3>5. Trasferimento del rischio e spedizione<\/h3>\n<p>5.1. Il rischio passa al committente non appena il fornitore tiene pronto l&#8217;oggetto di acquisto\/l&#8217;opera per il ritiro presso lo stabilimento o il magazzino, indipendentemente dal fatto che le cose vengano consegnate dal fornitore a un vettore o trasportatore. La spedizione, il carico e lo scarico nonch\u00e9 il trasporto avvengono sempre a rischio del committente. <\/p>\n<p>5.2. Il committente approva qualsiasi modalit\u00e0 di spedizione appropriata. Un&#8217;assicurazione di trasporto viene stipulata solo su ordine scritto del committente. <\/p>\n<p>5.3. Il fornitore ha il diritto, in caso di spedizione, di far riscuotere i costi di imballaggio e spedizione nonch\u00e9 il compenso o il prezzo di acquisto in contrassegno presso il committente, qualora le condizioni patrimoniali del committente dovessero peggiorare o venga superato un limite di credito concordato con il fornitore.<\/p>\n<p>5.4. Il luogo di adempimento \u00e8 la sede del fornitore.<\/p>\n<h3>6. Riserva di propriet\u00e0 e diritto di ritenzione<\/h3>\n<p>6.1. Tutte le merci e i prodotti rimangono di propriet\u00e0 del fornitore fino al completo pagamento del compenso comprensivo di oneri accessori da parte del committente, anche quando gli oggetti da consegnare o da produrre vengono rivenduti, modificati, lavorati o trasformati o mescolati.<\/p>\n<p>6.2. Fino al completo pagamento di tutti i crediti del fornitore, l&#8217;oggetto della prestazione\/acquisto non pu\u00f2 essere dato in pegno, ceduto in garanzia o altrimenti gravato da diritti di terzi. In caso di pignoramento o altra rivendicazione da parte di terzi, il committente \u00e8 obbligato a far presente il diritto di propriet\u00e0 del fornitore e a informarlo immediatamente. Le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Contratto o nelle leggi relative al momento del trasferimento del rischio non vengono modificate dalla riserva di propriet\u00e0. Il fornitore ha il diritto di richiedere l&#8217;immediata restituzione della merce consegnata ma non ancora completamente pagata, se il committente non adempie puntualmente e completamente ai suoi obblighi di pagamento nei confronti del fornitore o se viene richiesta o aperta una procedura fallimentare o<br \/>\nconcordataria sul patrimonio del committente nonch\u00e9 in caso di rigetto del fallimento per insufficienza di patrimonio a coprire le spese fallimentari o se il committente di fatto sospende i suoi pagamenti o si rivolge ai suoi creditori per la conclusione di un concordato stragiudiziale. La ripresa della merce da parte del fornitore non vale come recesso dal contratto, a meno che ci\u00f2 non venga concordato separatamente per iscritto. In caso di ripresa della merce venduta con riserva di propriet\u00e0, rimane il diritto del fornitore di richiedere il risarcimento danni per inadempimento.     <\/p>\n<p>6.3. Il committente cede con la presente a titolo di pagamento tutti i crediti e i diritti a lui spettanti dalla rivendita, lavorazione, mescolanza o altro sfruttamento delle merci e dei prodotti e il fornitore accetta tale cessione. Il committente deve annotare questa cessione nei suoi libri e sulle sue fatture fino al completo pagamento del compenso o del prezzo di acquisto e informare i suoi debitori in merito. Su richiesta deve mettere a disposizione del fornitore tutti i documenti e le informazioni necessari per far valere i crediti e le pretese ceduti. I costi derivanti dall&#8217;esercizio dei diritti del fornitore dalla riserva di propriet\u00e0 sono a carico del committente.   <\/p>\n<p>6.4. Il fornitore ha il diritto, a garanzia dei suoi crediti e a garanzia di crediti derivanti da altre operazioni commerciali, di trattenere i prodotti e le merci fino al saldo di tutti i crediti aperti derivanti dal rapporto commerciale.<\/p>\n<h3>7. Obblighi del committente<\/h3>\n<p>7.1. Il committente \u00e8 obbligato, in caso di montaggi da parte del fornitore, a fare in modo che si possa iniziare immediatamente con i lavori dopo l&#8217;arrivo del personale di montaggio del fornitore.<\/p>\n<p>7.2. Il committente \u00e8 responsabile del fatto che siano dati i necessari requisiti tecnici per l&#8217;opera da realizzare o l&#8217;oggetto di acquisto e del fatto che gli impianti tecnici, come ad esempio allacciamenti, cablaggi, reti e simili, siano in condizioni tecnicamente perfette e operative nonch\u00e9 compatibili con le opere o gli oggetti di acquisto da realizzare da parte del fornitore. Il fornitore ha il diritto, ma non l&#8217;obbligo, di verificare tali impianti dietro compenso separato. <\/p>\n<p>7.3. Non sussiste alcun obbligo di verifica, avvertimento o chiarimento in merito a eventuali documenti messi a disposizione dal committente, informazioni trasmesse o istruzioni e una relativa responsabilit\u00e0 del fornitore \u00e8 esclusa.<\/p>\n<p>7.4. L&#8217;ordine viene conferito indipendentemente da eventuali autorizzazioni e approvazioni delle autorit\u00e0 necessarie, che il committente deve ottenere.<\/p>\n<p>7.5. Il committente non ha il diritto di cedere crediti e diritti derivanti dal rapporto contrattuale senza il consenso scritto del fornitore.<\/p>\n<h3>8. Garanzia<\/h3>\n<p>8.1. Il termine di garanzia \u00e8 limitato a sei mesi e inizia dal trasferimento del rischio ai sensi delle presenti CGC. Ci\u00f2 vale anche per gli oggetti di consegna e prestazione che vengono collegati stabilmente a un edificio o a un terreno. <\/p>\n<p>8.2. La garanzia \u00e8 esclusa se gli impianti tecnici, come ad esempio allacciamenti, cablaggi, reti e simili, non sono in condizioni tecnicamente perfette e operative o non sono compatibili con le opere o gli oggetti di acquisto da realizzare da parte del fornitore.<\/p>\n<p>8.3. Non sussistono pretese di garanzia per difetti derivanti da trattamento improprio o sovraccarico, se non vengono rispettate le istruzioni di utilizzo o installazione legali o emanate dal fornitore; se l&#8217;oggetto di consegna \u00e8 stato realizzato in base alle specifiche del committente e il difetto \u00e8 riconducibile a tali specifiche o disegni; in caso di montaggio o messa in funzione errati da parte del committente o di terzi, in caso di usura naturale, in caso di danni da trasporto, in caso di stoccaggio improprio, in caso di condizioni operative che causano malfunzionamenti (ad es. alimentazione elettrica insufficiente), in caso di influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche, in caso di manutenzione necessaria non eseguita o in caso di cattiva manutenzione.<\/p>\n<p>8.4. Reclami per difetti e contestazioni di qualsiasi tipo devono essere comunicati per iscritto al fornitore immediatamente, ma al pi\u00f9 tardi entro tre giorni, indicando le possibili cause, pena la perdita dei diritti di garanzia. Reclami per difetti e contestazioni verbali, telefonici o non immediati non vengono presi in considerazione. Dopo l&#8217;esecuzione di un collaudo concordato, \u00e8 escluso il reclamo per difetti che erano accertabili o evidenti al momento del collaudo.  <\/p>\n<p>8.5. I reclami per difetti e le contestazioni devono essere effettuati presso la sede del fornitore con una descrizione dell&#8217;errore il pi\u00f9 possibile precisa e il committente deve consegnare le merci o le prestazioni d&#8217;opera contestate, se ci\u00f2 \u00e8 fattibile. La restituzione o riconsegna avviene a rischio del committente. <\/p>\n<p>8.6. Il fornitore ha il diritto di effettuare o far effettuare qualsiasi indagine che ritenga necessaria, anche se questa rende inutilizzabili le merci o i pezzi lavorati. Nel caso in cui tale indagine dimostri che il fornitore non \u00e8 responsabile di alcun errore, il committente deve sostenere i costi di tale indagine dietro compenso adeguato. <\/p>\n<p>8.7. Se gli oggetti della prestazione vengono prodotti sulla base di indicazioni, disegni, piani, modelli o altre specifiche del committente, il fornitore garantisce solo l&#8217;esecuzione conforme alle condizioni.<\/p>\n<p>8.8. Se il committente apporta modifiche all&#8217;oggetto di acquisto o alle opere consegnate senza il previo consenso scritto del fornitore, l&#8217;obbligo di garanzia del fornitore decade.<\/p>\n<p>8.9. Nel far valere pretese di garanzia secondarie, il fornitore ha il diritto, a sua scelta, di respingere una richiesta di risoluzione mediante miglioramento, sostituzione o una pretesa di riduzione del prezzo, a condizione che non si tratti di un difetto essenziale e irrimediabile.<\/p>\n<p>8.10. Il committente deve dimostrare anche nei primi sei mesi dalla consegna della cosa\/dell&#8217;opera la presenza di un difetto al momento della consegna, il momento dell&#8217;accertamento nonch\u00e9 la tempestivit\u00e0 del reclamo per difetti.<\/p>\n<p>8.11. Tutti i costi derivanti dall&#8217;eliminazione dei difetti, come ad es. costi di trasporto, montaggio e smontaggio nonch\u00e9 costi di trasferta, sono a carico del committente. Su richiesta del fornitore, il committente deve mettere a disposizione gratuitamente la manodopera necessaria. <\/p>\n<h3>9. Responsabilit\u00e0 e responsabilit\u00e0 per prodotti difettosi<\/h3>\n<p>9.1. Il fornitore \u00e8 responsabile solo per danni causati intenzionalmente o per colpa grave. Una responsabilit\u00e0 per colpa lieve \u00e8 esclusa. La colpa del fornitore deve essere dimostrata dal committente.  <\/p>\n<p>9.2. La responsabilit\u00e0 per danni indiretti, danni conseguenti a difetti, mancato guadagno, danni patrimoniali, danni per interruzione dell&#8217;attivit\u00e0, perdite di dati, perdite di interessi nonch\u00e9 danni per pretese di terzi nei confronti del committente \u00e8 in ogni caso esclusa.<\/p>\n<p>9.3. Un&#8217;eventuale responsabilit\u00e0 del fornitore \u00e8 in ogni caso limitata nell&#8217;importo fino all&#8217;ammontare del compenso o del prezzo di acquisto concordato per il rispettivo ordine. I contratti assunti dal fornitore vengono assunti solo con la riserva di questa limitazione di responsabilit\u00e0. Una responsabilit\u00e0 del fornitore che vada oltre \u00e8 espressamente esclusa. Se il danno complessivo supera il limite massimo, le pretese di risarcimento dei singoli danneggiati si riducono proporzionalmente.   <\/p>\n<p>9.4. Il committente deve informare immediatamente il fornitore degli errori scoperti nelle merci o nell&#8217;opera, pena la perdita di qualsiasi pretesa. Le pretese di risarcimento danni devono in ogni caso essere fatte valere in giudizio entro sei mesi dalla conoscenza del danno e del danneggiante, pena la decadenza. <\/p>\n<p>9.5. Il committente pu\u00f2 richiedere come risarcimento danni inizialmente solo il miglioramento o la sostituzione della cosa\/dell&#8217;opera; solo se entrambi sono impossibili o comportano per il fornitore un onere sproporzionato, il committente pu\u00f2 richiedere il risarcimento in denaro. Per il resto si fa riferimento alle disposizioni del punto 8. &#8220;Garanzia&#8221;. <\/p>\n<p>9.6. In caso di mancato rispetto di eventuali condizioni per il montaggio, la messa in funzione e l&#8217;utilizzo o delle condizioni di autorizzazione delle autorit\u00e0, la responsabilit\u00e0 \u00e8 generalmente esclusa. Il committente \u00e8 obbligato a fare in modo che le istruzioni operative per le merci o le opere consegnate vengano rispettate da tutti gli utilizzatori. In particolare, il committente deve formare e istruire adeguatamente il suo personale e le altre persone che entrano in contatto con la merce o l&#8217;opera consegnata.  <\/p>\n<p>9.7. L&#8217;obbligo di risarcimento per danni materiali derivanti dalla legge sulla responsabilit\u00e0 per prodotti difettosi nonch\u00e9 pretese di responsabilit\u00e0 per prodotti difettosi che possono essere derivate da altre disposizioni sono esclusi, nella misura in cui ci\u00f2 sia legalmente possibile. Il committente \u00e8 obbligato a trasferire l&#8217;esclusione di responsabilit\u00e0 per pretese di responsabilit\u00e0 per prodotti difettosi ai suoi eventuali partner contrattuali. Un&#8217;azione di regresso del committente nei confronti del fornitore derivante dalla rivendicazione ai sensi della legge sulla responsabilit\u00e0 per prodotti difettosi \u00e8 esclusa. Il committente deve stipulare un&#8217;assicurazione sufficiente per pretese di responsabilit\u00e0 per prodotti difettosi e tenere il fornitore indenne e sollevato da ogni pretesa in tal senso.   <\/p>\n<h3>10. Recesso dal contratto \/ Risoluzione anticipata del contratto ed errore<\/h3>\n<p>10.1. Se una consegna\/prestazione non \u00e8 possibile per motivi imputabili al committente, questa viene ulteriormente ritardata nonostante la fissazione di un termine supplementare o se un committente non rispetta un obbligo legale o contrattuale a lui incombente nei confronti del fornitore, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto. Questo diritto del fornitore sussiste anche se esistono fondati dubbi sulla solvibilit\u00e0 del committente e questi, su richiesta del fornitore, non effettua n\u00e9 pagamenti anticipati n\u00e9 fornisce una garanzia idonea prima della prestazione del fornitore. In questi casi il committente deve risarcire al fornitore tutti gli svantaggi derivanti e il mancato guadagno.  <\/p>\n<p>10.2. Il committente rinuncia all&#8217;impugnazione\/adeguamento del presente contratto per errore e per lesione oltre la met\u00e0 del valore reale.<\/p>\n<h3>11. Diritti di propriet\u00e0 industriale<\/h3>\n<p>11.1. Il committente \u00e8 obbligato a verificare le indicazioni costruttive, i disegni, i modelli, le altre specifiche, i documenti ecc. consegnati per la prestazione del servizio per eventuali diritti d&#8217;autore, diritti di marchio o altri diritti di terzi esistenti. Il fornitore non \u00e8 responsabile per una violazione di tali diritti. Se il fornitore viene comunque chiamato in causa per una tale violazione di diritti, il committente tiene il fornitore indenne e sollevato da ogni pretesa e deve risarcirgli tutti gli svantaggi che gli derivano da una rivendicazione di terzi.  <\/p>\n<p>11.2. Il software, i documenti di esecuzione, come ad esempio piani, schizzi e altri documenti tecnici, nonch\u00e9 campioni, cataloghi, prospetti, illustrazioni e simili rimangono propriet\u00e0 intellettuale del fornitore e godono di protezione del diritto d&#8217;autore. Qualsiasi riproduzione, distribuzione, imitazione, elaborazione o sfruttamento e simili non espressamente autorizzati \u00e8 vietato. <\/p>\n<h3>12. Software<\/h3>\n<p>12.1. Se l&#8217;oggetto della prestazione\/acquisto comprende anche componenti software o programmi per computer, il fornitore concede al committente, nel rispetto delle condizioni e dei documenti contrattuali (ad es. manuale d&#8217;uso, ecc.), un diritto d&#8217;uso non trasferibile e non esclusivo nel luogo di installazione concordato.<\/p>\n<p>12.2. Senza il previo consenso scritto del fornitore, il committente non ha il diritto &#8211; pena l&#8217;esclusione di qualsiasi pretesa &#8211; di riprodurre il software, modificarlo, renderlo accessibile a terzi o utilizzarlo per scopi diversi da quelli espressamente concordati. Ci\u00f2 vale in particolare per il codice sorgente. <\/p>\n<p>12.3. Una garanzia relativa al software sussiste solo per la conformit\u00e0 del software con le specifiche concordate alla conclusione del contratto, a condizione che il software venga utilizzato secondo i requisiti di installazione e corrisponda alle rispettive condizioni di utilizzo vigenti. Il fornitore non garantisce che il software sia perfettamente funzionante e funzioni ininterrottamente o senza errori. Il verificarsi di errori non pu\u00f2 essere escluso.  <\/p>\n<p>12.4. La selezione e la specificazione del software offerto dal fornitore avviene da parte del committente, che deve fare in modo che questo sia compatibile con le condizioni tecniche in loco. Il committente \u00e8 responsabile dell&#8217;utilizzo del software e dei risultati ottenuti con esso. <\/p>\n<p>12.5. Per il software da realizzare individualmente, le caratteristiche prestazionali, le funzioni speciali, i requisiti hardware e software, i requisiti di installazione, le condizioni di utilizzo e l&#8217;utilizzo risultano esclusivamente dal capitolato d&#8217;oneri da concordare per iscritto tra le parti contrattuali. Le informazioni necessarie per la realizzazione di software personalizzato devono essere messe a disposizione dal committente prima della conclusione del contratto. <\/p>\n<h3>13. Disposizioni generali<\/h3>\n<p>13.1. Se una o pi\u00f9 disposizioni delle presenti CGC dovessero essere inefficaci perch\u00e9 contrastano con norme imperative, ci\u00f2 non pregiudica la validit\u00e0 delle restanti disposizioni. Le disposizioni inefficaci vengono sostituite dalle parti contrattuali con una disposizione che si avvicini maggiormente alla disposizione inefficace e sia conforme agli usi del settore. <\/p>\n<p>13.2. Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale o da futuri contratti tra il fornitore e il committente \u00e8 il tribunale competente per materia per la sede del fornitore (5282 Ranshofen \/ Braunau). Il fornitore ha il diritto di citare in giudizio anche presso il foro generale del committente. Il luogo di adempimento \u00e8 la sede del fornitore a 5282 Ranshofen \/ Braunau.  <\/p>\n<p>13.3. Le parti contrattuali concordano l&#8217;applicazione del diritto austriaco con esclusione delle norme di rinvio del diritto internazionale privato. L&#8217;applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci \u00e8 concordemente esclusa. <\/p>\n<p>13.4. Il committente deve comunicare immediatamente per iscritto al fornitore le modifiche del suo nome, della sua ragione sociale, del suo indirizzo, della sua forma giuridica o altre informazioni rilevanti. Finch\u00e9 non viene portato a conoscenza del fornitore un altro indirizzo di notifica, le notifiche di qualsiasi tipo vengono effettuate all&#8217;ultimo indirizzo noto del committente con l&#8217;effetto che si considerano pervenute al committente. <\/p>\n<p>13.5. Il contenuto del contratto, tutte le altre informazioni, l&#8217;assistenza clienti e la gestione dei reclami avvengono interamente in lingua tedesca.<\/p>\n<\/div><\/section><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":265,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-7167","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Condizioni Generali di Contratto (CGC) di AUDIO MOBIL<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Tutte le informazioni su validit\u00e0, offerte, conclusione del contratto, compensi, obblighi, garanzie, responsabilit\u00e0, recesso dal contratto, ecc.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta 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